Avvocato Domenico Esposito
 


GARANTE PER LA PRIVACY PROVVEDIMENTO 8.4.1010

 

Le telecamere sono ormai ovunque, nei luoghi pubblici, sulle pubbliche vie, all’interno di negozi e in genere di esercizi pubblici, di mezzi di trasporto, di banche, ospedali.
Le immagini e i filmati ripresi, con relativi suoni e possibilità di intervenire con manipolazioni digitali al fine di ricavare , ad esempio, particolari del volto di persone, se si legittimano con l’esigenza di repressione dei reati, va comunque contemperata con le norme già esistenti relative al diritto di riservatezza e alla dignità della persona umana.
Ecco le principali disposizioni del provvedimento.
Dato Personale.
È considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Principi generali sull’installazione e uso di impianti di videosorveglianza
La loro installazione deve avvenire nel rispetto, sia della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le norme sulle interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, ecc.
Il loro uso non deve determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati
Per gli enti pubblici
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza deve essere motivato dallo svolgimento di funzioni istituzionali;
Per i soggetti privati e gli enti pubblici economici
Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel"bilanciamento di interessi" con i cittadini.
Cautele nella predisposizione degli impianti di videosorveglianza
I sistemi devono essere conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili (ad esempio se vi è la necessità di monitorare il traffico, il sistema di videosorveglianza non deve permettere la possibilità di ingrandire le immagini per rendere identificabili le persone).
Si deve perseguire un principio di proporzionalità, sia nella scelta del tipo di impianto (senza necessità si deve escludere il montaggio di telecamere mobili o fornite di zoom), che del trattamento dei dati (anch’esso non deve essere eccedente rispetto alla finalità perseguita).
Informativa
Quando
Si deve sempre informare gli interessati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
Il cartello
deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera
deve essere chiaramente visibile per formato e posizionamento anche di notte
Quando non vi è obbligo di informativa
Non c’è obbligo di preventiva informativa per il trattamento di dati personali effettuato:
dalle forze dell’ordine o di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati
il trattamento deve essere comunque effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente
il trattamento effettuato dalle forze dell’ordine ma non con finalità di repressione dei reati (ad esempio per la contestazione di violazioni al codice della strada) va invece sempre segnalato.
Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia
Se a procedere al videocontrollo è un soggetto privato che è collegato con le forze dell’ordine, deve rendere nota l'esistenza del predetto collegamento
La violazione di detta disposizione riguardanti è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.
Verifica preliminare
Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante della Privacv i sistemi di videosorveglianza:
dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.
anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare all’Autorità.
Qualora il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti e la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato, non c’è l’obbligo di verifica preliminare del garante.
L’approvazione del garante deve essere esplicita, non sussistendo nella materia il principio del silenzio-assenso.
Notificazione
Secondo l’art. 37 del Codice, devono essere notificati al garante i trattamenti dati relativi a:
”a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.”
Il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità.
In tale ambito, non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente
La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163.

Misure di sicurezza per i dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza
Le misure di sicurezza preventive per proteggere i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza, ridurre al minimo i rischi di loro distruzione, perdita e accesso non autorizzato sono:
il titolare del trattamento deve avere la possibilità di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
se possibile, i responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
in caso di manutenzione, i soggetti preposti possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
se l’apparato di ripresa digitali è connesso a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
Chiunque acceda ai locali ove son custoditi i dati deve essere autorizzato per iscritto dal titolare del trattamento.
Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.
Durata dell'eventuale conservazione
Ove le immagini siano conservate, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), ciò deve avvenire per il tempo strettamente necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita, limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, o nel caso di esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina). Detto periodo, comunque, non può mai superare la settimana.
Per la sicurezza nei comuni, secondo le attuali disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".
Se si intende procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.
Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Diritti degli interessati
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).
4. SETTORI SPECIFICI
4.1. Rapporti di lavoro
È vietata l'installazione di apparecchiature preordinate a verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Se la videosorveglianza è richiesta da esigenze organizzative o produttive o per la sicurezza del lavoro, secondo l'art. 4 della l. n. 300/1970, se dalle apparecchiature può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
Ciò detto anche, ad esempio, per i cantieri edili, i veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone , o sui taxi.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice; inoltre l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.
Ospedali e luoghi di cura
Stante la natura sensibile di molti dati che possono essere raccolti, la videosorveglianza deve essere limitata ai casi di comprovata indispensabilità per le esigenze di cura e tutela della salute degli interessati ma, in ogni caso, è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate.
Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico), e non deve essere concessa a terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione) la visione dell'immagine di tali reparti.
Mai le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse, anche su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2.
Istituti scolastici
Il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) impone che i sistemi di videosorveglianza siano ammessi solo se strettamente indispensabili, per la tutela dell'edificio e dei beni scolastici da atti vandalici. Le riprese devono essere circoscritte alle sole aree interessate e nei soli orari di chiusura degli istituti; è vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
Se la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
Trasporto pubblico
Anche qui il principio di proporzionalità impone di evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.
Le telecamere poste presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico, non devono avere un angolo visuale eccedente l’area di permanenza, permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema di traffico e trasporto.
Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette aree di fermata.
5. SOGGETTI PUBBLICI
I soggetti pubblici possono trattare dati personali soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Anche per essi sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice).
Sicurezza urbana
Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria.
Seppure non necessario in caso di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana, il garante auspica che l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.
Deposito dei rifiuti
Lecita la videosorveglianza per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Violazioni al Codice della strada
L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se i dati raccolti sono pertinenti alla finalità per cui è disposto il servizio , senza eccedere le finalità istituzionali del titolare.
Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale
Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); la ripresa non deve comprendere o, deve mascherare, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada)
Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto
Le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto
Se l’interessato chiede di visionare la documentazione video-fotografica della violazione stradale, al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).
Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici.
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali
Nel caso di sistemi di videosorveglianza dei privati predisposti a fini personali (es. videocitofoni ovvero sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze - quali posti auto e box) la disciplina del Codice della Privacy non trova applicazione.
In ogni caso, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
PRESCRIZIONI E SANZIONI
Il Garante prescrive, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati concernenti l'obbligo di:
a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno
b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice
c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza
d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza

Il testo integrale del provvedimento è pubblicato al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680